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CILA o SCIA: quale pratica serve per la tua ristrutturazione

Dipende dal tipo di lavori. Come orientarsi prima di aprire il cantiere, e quando conviene chiedere a un tecnico.

Tavole di progetto architettonico stese su un tavolo

Rifare il bagno, spostare una parete, aprire una porta in un muro portante: sembrano lavori simili, ma per il Comune non lo sono. Il Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) divide gli interventi in categorie, e a ogni categoria corrisponde una pratica diversa. Sceglierla bene all’inizio evita sanzioni, ritardi e problemi quando un giorno vorrai vendere casa.

Quando non serve nessuna pratica

La manutenzione ordinaria rientra nell’edilizia libera: tinteggiare, sostituire pavimenti e rivestimenti, riparare intonaci, cambiare i sanitari senza modificare gli spazi. Non serve comunicare nulla al Comune, ma restano da rispettare le altre regole: regolamento edilizio, vincoli, norme condominiali.

La CILA: lavori interni senza strutture

La Comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis del DPR 380/2001) serve per la manutenzione straordinaria che non riguarda parti strutturali. Esempi tipici:

  • demolire o costruire tramezzi e cambiare la distribuzione interna;
  • rifare il bagno o la cucina spostando gli impianti;
  • rifare gli impianti in modo esteso.

La CILA la presenta un tecnico abilitato, che assevera che i lavori rispettano le norme. I lavori possono partire dal giorno della presentazione. Se si lavora senza CILA, la legge prevede una sanzione di 1.000 euro, ridotta se la comunicazione viene presentata spontaneamente a lavori in corso.

La SCIA: quando si toccano le strutture

La Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22) serve, tra gli altri casi, per la manutenzione straordinaria su parti strutturali, per il restauro e risanamento conservativo che le coinvolge e per molte ristrutturazioni edilizie. Aprire un varco in un muro portante o rinforzare un solaio sono esempi tipici. Anche qui i lavori possono partire dalla presentazione, ma il Comune ha 30 giorni per i controlli. Quando ci sono opere strutturali serve anche la relativa pratica strutturale, con progetto e calcoli.

Il permesso di costruire

Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni che cambiano volumi, sagoma o destinazione d’uso nei casi previsti, serve il permesso di costruire (art. 10), rilasciato dal Comune dopo l’istruttoria. In alcuni casi la legge consente una SCIA alternativa al permesso.

In pratica

Prima di scegliere la pratica conviene verificare lo stato legittimo dell’immobile: confrontare lo stato di fatto con i titoli edilizi e la planimetria catastale. Eventuali difformità vanno sanate prima o insieme ai nuovi lavori.

Dopo i lavori

A fine cantiere si comunica la fine lavori e, se la planimetria è cambiata, si aggiorna il catasto. Nei casi previsti va presentata anche la segnalazione certificata per l’agibilità. Ogni Comune ha poi il proprio regolamento edilizio: le regole generali sono nazionali, i dettagli locali.

Questo articolo ha uno scopo informativo e riassume le regole generali: ogni intervento va valutato sul caso concreto e sulle norme in vigore nel tuo Comune.

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